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Sez. L, Sentenza n. 3751 del 26/06/1984 (Rv. 435736 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI - PICCOLI COMMERCIANTI E LORO AUSILIARI - CONTESTAZIONI IN SEDE AMMINISTRATIVA CIRCA IL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DELL'ASSICURATO DAGLI ELENCHI APPOSITI - SOSPENSIONE EX ART. 443 COD. PROC. CIV. DEL GIUDIZIO DI ANNULLAMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1984-06-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/435736-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI VECCHIAIA (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - COMMERCIANTI - PICCOLI COMMERCIANTI E LORO AUSILIARI - CONTESTAZIONI IN SEDE AMMINISTRATIVA CIRCA IL PROVVEDIMENTO DI CANCELLAZIONE DELL'ASSICURATO DAGLI ELENCHI APPOSITI - SOSPENSIONE EX ART. 443 COD. PROC. CIV. DEL GIUDIZIO DI ANNULLAMENTO DELLA PENSIONE DI VECCHIAIA - INAMMISSIBILITÀ.*

La sospensione del processo ex art. 443 cod. proc. civ., essendo preordinata a consentire lo svolgimento del contenzioso amministrativo con l'ente assicuratore, quale condizione di procedibilità di quello giudiziale, sullo stesso specifico oggetto di questo, non può essere disposta con riferimento alla soluzione di questioni concernenti rapporti diversi, in ordine alle quali, se pregiudiziali, può eventualmente operare il disposto degli artt. 295 e 296 cod. proc. civ. - pertanto il giudizio avente ad oggetto l'annullamento della pensione di vecchiaia, concessa nel regime dell'Assicurazione obbligatoria dei piccoli commercianti e dei loro ausiliari, ove nel medesimo insorgano contestazioni circa il provvedimento di cancellazione dell'assicurato dagli elenchi appositi - formati e tenuti presso le camere di commercio con procedimenti ai quali lo istituto assicuratore, obbligato ad uniformarsi alle risultanze degli elenchi stessi, rimane tuttora estraneo - non è suscettibile di sospensione ai sensi del citato art. 443, al fine della preventiva risoluzione in Sede amministrativa delle contestazioni stesse, poiché il suddetto provvedimento, pur essendo assunto a fondamento del controverso annullamento, attiene ad un aspetto esterno al rapporto assicurativo implicato dal menzionato giudizio e ad un diverso rapporto in cui non è parte l'istituto assicuratore. (V 6454/82, mass n 424084; (V 2372/80, mass n 406069).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 443, Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 1 CORTE COST., Legge 27/11/1960 num. 1397 art. 7, Legge 22/07/1966 num. 613 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)