Sez. L, Sentenza n. 1937 del 29/05/1976 (Rv. 380743 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - COLTIVATORI DIRETTI - PENSIONE DI INVALIDITA E VECCHIAIA - SPETTANZA - LIMITI - CANCELLAZIONE DAL RELATIVO ELENCO - DEFINITIVITA DELLA CANCELLAZIONE - NECESSITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITA, VECCHIAIA E SUPERSTITI - IN GENERE - LAVORATORI AUTONOMI - LAVORATORI AGRICOLI (INPS) - COLTIVATORI DIRETTI - PENSIONE DI INVALIDITA E VECCHIAIA - SPETTANZA - LIMITI - CANCELLAZIONE DAL RELATIVO ELENCO - DEFINITIVITA DELLA CANCELLAZIONE - NECESSITA - DEDUZIONE PER LA PRIMA IN CASSAZIONE - PRECLUSIONE.*
La pensione INPS di invalidita e vecchiaia per i coltivatori diretti non spetta qualora l'interessato sia stato cancellato dall'elenco dei coltivatori diretti prima di aver maturato il diritto alla pensione, attraverso il versamento dei contributi nel quinquennio anteriore alla domanda. Occorre tuttavia, perche il giudice ordinario - chiamato dall'interessato a pronunciarsi sul diritto alla pensione - escluda il detto diritto, che il provvedimento di cancellazione dall'elenco sia divenuto definitivo, e la definitivita non puo essere dedotta per la prima volta nel giudizio di Cassazione. (Conf 3/73, mass n 361734; (V 3235/74, mass n 371750).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 2, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 3, Legge 26/10/1957 num. 1047 art. 22
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)