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Sez. 2, Sentenza n. 1390 del 05/03/1986 (Rv. 444812 - 01)

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - PREVIA COMUNICAZIONE DELLA PENDENZA DELLA CAUSA - NECESSITÀ - FUNZIONE - CONCRETA ASSUNZIONE DI CONCLUSIONI, PARTECIPAZIONE AI SINGOLI ATTI ISTRUTTORI E FORMULAZIONE DI ECCEZIONI CONCERNENTI L'INEFFICACIA DEGLI ATTI ANTERIORI ALL'INTERVENTO - FACOLTÀ DISCREZIONALE DEL P.M..*
Stato
decisa il 1986-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444812-01

PUBBLICO MINISTERO IN MATERIA CIVILE - INTERVENTO - OBBLIGATORIO - PREVIA COMUNICAZIONE DELLA PENDENZA DELLA CAUSA - NECESSITÀ - FUNZIONE - CONCRETA ASSUNZIONE DI CONCLUSIONI, PARTECIPAZIONE AI SINGOLI ATTI ISTRUTTORI E FORMULAZIONE DI ECCEZIONI CONCERNENTI L'INEFFICACIA DEGLI ATTI ANTERIORI ALL'INTERVENTO - FACOLTÀ DISCREZIONALE DEL P.M..*

L'obbligatorietà dell'intervento del pubblico ministero, come nel caso del giudizio di falso ai sensi dell'art. 221 ultimo comma cod. proc. civ., impone la comunicazione della pendenza della causa, per metterlo in grado, al pari di qualsiasi altro litisconsorte necessario, d'intervenire, mentre la concreta assunzione di conclusioni e partecipazione ai singoli Atti istruttori (per i quali non si richiede un formale avviso) rientra nelle scelte discrezionali del medesimo pubblico ministero, al quale soltanto spetta altresì di eccepire o meno l'eventuale inefficacia degli Atti compiuti prima della sua chiamata in causa. (V 2162/83, mass n 427026; (V 4416/80, mass n 408290; (V 6380/79, mass n 403104; (V 0633/79, mass n 396784; (V 0131/77, mass n 383629; (V 1948/76, mass n 380758; (V 1757/74, mass n 369930; (V 0274/73, mass n 362142; (V 2649/68, mass n 335173).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 70 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 72, Cod. Proc. Civ. art. 221

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)