Sez. 2, Sentenza n. 68 del 14/01/1970 (Rv. 344742 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - OMISSIONE - IRRILEVANZA - ESTREMI.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - TRASCRIZIONE DELLE CONCLUSIONI - OMISSIONE - IRRILEVANZA - ESTREMI.*
La mancata trascrizione, totale o parziale, delle conclusioni formulate dalle parti non determina di per se la nullita della sentenza, il che puo verificarsi solo se vi sia stata una sostanziale omissione di attivita da parte del giudice, per avere questi trascurato di esaminare le conclusioni non trascritte e di pronunciarsi su di esse.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)