Sez. U, Sentenza n. 729 del 13/03/1972 (Rv. 356871 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - INCOMPLETA TRASCRIZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - AVVENUTO ESAME DELLE CONCLUSIONI - CORREZIONE DELLA SENTENZA - AMMISSIBILITA.*
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - CONCLUSIONI DEL PM E DELLE PARTI - INCOMPLETA TRASCRIZIONE - IRRILEVANZA - CONDIZIONI - AVVENUTO ESAME DELLE CONCLUSIONI - CORREZIONE DELLA SENTENZA - AMMISSIBILITA.*
Non sussiste difetto di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato nel caso di incompleta trascrizione delle conclusioni nell'intestazione della sentenza, allorche dalla sentenza stessa risulti che le conclusioni sono state esaminate e disattese, sia pure implicitamente; in tale caso il vizio di trascrizione delle conclusioni si traduce in un mero errore materiale suscettibile di correzione nei modi ordinari e non produce alcuna nullita della sentenza. (V 2594'70, mass n 348971; 68'70, mass n 344742).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)