Sez. 2, Sentenza n. 2668 del 08/07/1975 (Rv. 376634 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - RILEVANZA - CONDIZIONI - RITUALITA DELLA PRECISAZIONE - CONCLUSIONI IRRITUALI - CONTENUTE NELLE COMPARSE O NELLE MEMORIE - IRRILEVANZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CONCLUSIONI DEFINITIVE - RILEVANZA - CONDIZIONI - RITUALITA DELLA PRECISAZIONE - CONCLUSIONI IRRITUALI - CONTENUTE NELLE COMPARSE O NELLE MEMORIE - IRRILEVANZA.*
L'art 132, secondo comma n 3 cod proc civ, - nel prescrivere che la sentenza contenga le conclusioni del PM e delle parti -, ha riguardo soltanto a quelle ritualmente rassegnate, non a quelle inammissibilmente, percio inutilmente, inserite in comparse conclusionali o memorie difensive successive, Atti che possono contenere le sole conclusioni gia fissate dinanzi all'istruttore. (V 1026/75, mass n 374429; 0729/72, mass n 356871; (V 68/70, mass n 344742).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 132 com. 2 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 190
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)