Sez. L, Sentenza n. 8896 del 11/10/1996 (Rv. 500060 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Controricorso - Procura a margine - Requisito della specialità - Rilascio per il giudizio, implicitamente, o no, indicato dall'atto - Sufficienza - Menzione dei "giudizi successivi" - Interpretazione - Riferimento ai giudizi di rinvio e di esecuzione - Ammissibilità - Incidenza sulla specialità della procura - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE
Nel giudizio di cassazione è soddisfatto il requisito della specialità della procura, ai sensi degli art. 365 e 370 cod. proc. civ., nel caso in cui dal tenore della procura a margine del controricorso, e in particolare dal suo riferimento al "presente giudizio", si evinca chiaramente che la stessa è stata rilasciata proprio per il giudizio a cui inerisce l'atto, né è idonea a escludere tale conclusione la circostanza che si menzionino anche i "giudizi successivi", in quanto una simile indicazione allude all'eventuale giudizio di rinvio e a quello di esecuzione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Proc. Civ. art. 370 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)