Sez. 2, Sentenza n. 4281 del 15/05/1997 (Rv. 504351 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA | Specialità della procura - Nozione - Espressioni letterali usate - Rilevanza - Apposizione a margine del ricorso e elezione di domicilio in Roma - Irrilevanza.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - CONTENUTO E FORMA
È inammissibile, per mancanza di specialità della procura (art. 365 cod. proc. civ.), il ricorso in Cassazione sul cui margine essa, priva di data, è del seguente tenore: " Nomino e costituisco mio procuratore speciale nella presente causa, in ogni fase e grado, nell'eventuale giudizio di opposizione, appello o revocatoria, di regolamento di competenza, di esecuzione conseguente, compresa la eventuale fase di opposizione, gli avvocati... presso il quale in Roma... eleggo domicilio, allo stesso conferendo ogni facoltà inerente al mandato, compresa quella di transigere e conciliare, chiamare in causa terzi, svolgere domande riconvenzionali, rinunciare agli atti del giudizio, deferire giuramento decisorio e suppletorio, proporre appello, attribuendo allo stesso la facoltà di farsi sostituire", perché da un lato, la mancanza della data non consente di verificarne la posteriorità del rilascio alla sentenza impugnata; dall'altro, le espressioni letterali usate, volte a conferire una rappresentanza processuale per più gradi, con attività istruttorie e di impulso tipiche dei giudizi di merito ed escluse invece in quello di legittimità, non consentono di ritenere il conferimento di una procura specificatamente finalizzata a quest'ultimo giudizio, né questo indispensabile requisito è superabile, stante l'equivocità del dato, dall'elezione di domicilio a Roma.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 83 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 365, Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)