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Sez. 3, Sentenza n. 5092 del 03/06/1996 (Rv. 497923 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE | Requisito della specialità - Modalità - Esplicito riferimento al giudizio di legittimità - Mancanza - Espressioni univocamente contrastanti con la volontà di conferire mandato a ricorrere per cassazione - Insussistenza - Interpretazione della volontà del conferente secondo il principio di conservazione dell'atto - Necessità - Conseguenze - Presunzione di rilascio della procura successivamente alla sentenza impugnata - Applicabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1996-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497923-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MANDATO ALLE LITI (PROCURA) - IN GENERE

La procura apposta a margine o in calce al ricorso per cassazione, la quale non contenga alcun esplicito riferimento al giudizio di legittimità ma nemmeno espressioni che univocamente e chiaramente escludano la volontà di conferire il mandato per tale giudizio, va interpretata, secondo il principio di conservazione dell'atto, espresso in materia processuale dall'art. 159 cod.proc.civ., come manifestazione della volontà diretta al conferimento del suddetto mandato, con la conseguente applicabilità della presunzione che, secondo l'"id quod plerumque accidit", essa, benché priva di data (non richiesta del resto a pena di nullità), sia stata rilasciata dopo la pubblicazione della sentenza impugnata (Nella specie trattavasi di procura a margine del ricorso, del seguente tenore: "Nominiamo nostro procuratore l'avv.to Prospero Piazzolla. Eleggiamo domicilio presso il suo studio in Napoli, alla Via Mergellina n. 220", seguita dalla sottoscrizione del ricorrente e da quella, per autentica, del difensore, senza data).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 365

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)