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Sez. 5, Sentenza n. 16000 del 20/12/2000 (Rv. 542806 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI | Definizione agevolata ex art. 2 quinquies D.L. n. 564 del 1994 - Inammissibilità dell'atto introduttivo del giudizio - Efficacia ostativa alla definizione del contenzioso - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2000-12-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/542806-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE - DETRAZIONI

In tema di definizione delle liti fiscali pendenti, l'art. 2 quinques del D.L. n. 564 del 1994 (introdotto dalla legge di conversione n. 656 del 1994) esclude che i vizi implicanti l'inammissibilità (non la radicale inesistenza) dell'atto d'instaurazione del giudizio siano ostativi alla sua definizione, assegnando influenza alla potenziale idoneità dell'atto stesso ad aprire il sindacato sul provvedimento impositivo, indipendentemente da un preventivo riscontro e da una pronuncia sulla ritualità in concreto dell'iniziativa del contribuente (La S.C. ha così cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per mancata spedizione di copia dell'atto all'Ufficio, escludendo, quindi, l'applicabilità del citato art. 2 quinquies).

Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)