Sez. 5, Sentenza n. 2905 del 27/02/2002 (Rv. 552640 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE | Definizione delle liti pendenti ex art. 2 - quinquies del D.L. n. 564 del 1994 - Ambito applicativo - Controversia pendente - Atto introduttivo - Causa di inammissibilità non dichiarata in sede giudiziale - Efficacia ostativa alla definizione del contenzioso - Esclusione - Pendenza della lite - Sussistenza.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONDONO FISCALE
Ai fini della definizione delle liti fiscali pendenti, a norma dell'art. 2 - quinquies del D.L. 30 settembre 1994, n. 564, introdotto dalla legge di conversione n. 656 del 1994, i vizi implicanti l'inammissibilità (ma non la radicale inesistenza) dell'atto di instaurazione del giudizio non sono ostativi alla sua definizione, essendo sufficienti la potenziale idoneità dell'atto ad aprire il sindacato sul provvedimento impositivo - indipendentemente da un preventivo riscontro e da una pronuncia sulla ritualità in concreto dell'iniziativa del contribuente -, e che esso non sia stato dichiarato inammissibile da un giudice tributario.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 30/09/1994 num. 564 art. 2 quinquies CORTE COST., Legge 30/11/1994 num. 656 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)