Sez. U, Sentenza n. 1326 del 17/03/1989 (Rv. 462180 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - ASSISTENZA OSPEDALIERA SVOLTA DALLA SANTA SEDE ATTRAVERSO L'OSPEDALE DEL BAMBIN GESÙ IN ROMA E RELATIVI RAPPORTI CON IL PERSONALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - STATI ESTERI ED ENTI EXTRATERRITORIALI - ASSISTENZA OSPEDALIERA SVOLTA DALLA SANTA SEDE ATTRAVERSO L'OSPEDALE DEL BAMBIN GESÙ IN ROMA E RELATIVI RAPPORTI CON IL PERSONALE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO - SUSSISTENZA.*
L'attività di assistenza ospedaliera, che la Santa Sede svolge attraverso l'ospedale del Bambin Gesù in Roma, anche se si avvale di immobili che godono delle immunità riconosciute alle sedi diplomatiche (art. 15 primo comma del trattato lateranense dell'11 febbraio 1929), non si sottrae, nemmeno con riguardo ai rapporti con il personale, alla giurisdizione del giudice italiano, (giudice ordinario, per le controversie inerenti a tali rapporti) considerato che la attività medesima, al pari di quelle analoghe espletate dagli enti ecclesiastici gestori di case di cura, non si pone in diretto collegamento funzionale con gli scopi istituzionali della Santa Sede, e, comunque, viene esercitata non in posizione autoritaria e di supremazia, ma nell'ambito dell'ordinamento italiano e con le regole da esso fissate per il servizio sanitario, con la conseguenziale rinuncia della Santa Sede ad avvalersi in materia dei propri poteri di stato sovrano. (V 4727/85, mass n 442158).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 num. 15, Legge 27/05/1929 num. 810 CORTE COST., Tratt. Internaz. 18/02/1984, Legge 25/03/1985 num. 121 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)