Sez. 1, Sentenza n. 10119 del 02/05/2006 (Rv. 591136 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE | Notificazione dell'atto di citazione eseguita presso l'Ospedale Bambin Gesù - Termine minimo a comparire ex art. 163 - bis cod. proc. civ. - Applicazione del termine previsto per le notifiche eseguite in Italia e non per quelle all'estero - Fondamento.
PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - CITAZIONE - TERMINI DI COMPARIZIONE - IN GENERE
L'Ospedale "Bambin Gesù" di Roma, il quale manca di autonoma personalità giuridica e configura un'entità patrimoniale della Santa Sede, pur trovandosi in un immobile che gode della extraterritorialità, fa parte del territorio dello Stato italiano ai sensi dell'art. 15, primo comma, del Trattato lateranense dell'11 febbraio 1929, non avendo esso sede nel territorio dello Stato della Città del Vaticano, né ponendosi la relativa attività di assistenza ospedaliera ivi svolta - al pari di analoghe attività svolte da enti ecclesiastici gestori di case di cura - in diretto collegamento funzionale con gli scopi istituzionali e con i compiti primari di religione e culto propri della Chiesa cattolica o con l'esercizio di funzioni sovrane pari a quelle di uno Stato. Ne consegue che, con riguardo alla notifica di citazione in giudizio eseguita presso detto Ospedale, il termine minimo a comparire di cui all'art. 163-bis cod. proc. civ. è quello di sessanta giorni tra il giorno della notifica e quello della udienza di comparizione, previsto per la notificazione eseguita in Italia, e non quello di centoventi giorni, previsto per quella eseguita all'estero.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 bis CORTE COST., Tratt. Internaz. 11/02/1929 art. 15, Tratt. Internaz. 18/02/1984
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)