diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 14850 del 03/08/2004 (Rv. 575187 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa all'interpretazione delle clausole del D.M. n. 1085 del 1985 concernenti i profili di applicato di 4^ categoria e di segretario di 5^ e 6^ categoria.
Stato
decisa il 2004-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/575187-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e degli atti amministrativi (nella specie il D.M. n.1085 del 1985) è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la censura consistente nella mera contrapposizione di un'interpretazione ritenuta più confacente alle aspettative della parte o più persuasiva di quella accolta nella sentenza impugnata. Il giudice di merito deve arrestarsi al significato letterale delle parole, quando dalle espressioni usate emerga in modo immediato la volontà delle parti e può far ricorso agli ulteriori criteri, fissati dagli artt. 1362 - 1371 cod. civ., solo quando il dato letterale sia insufficiente ad evidenziare in modo soddisfacente la volontà contrattuale. (Nella specie, relativa ad una controversia per inquadramento in mansioni superiori di un dipendente delle Ferrovie dello Stato SpA, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che ha dato ragione della sufficienza del solo criterio letterale nell'interpretazione delle clausole del D.M. 1085/1985 recanti le casistiche dei profili di applicato di 4^ categoria e di segretario di 5^ e 6^ categoria, non potendo valutare la rilevanza della censura in ordine all'errata applicazione della disposizione per non aver il ricorrente - che deduceva lo svolgimento di mansioni non meramente esecutive riconducibili al profilo di segretario, - assolto l'onere di trascrivere, in ricorso, le casistiche allegate ai profili professionali).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)