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Sez. L, Sentenza n. 2394 del 09/02/2004 (Rv. 569977 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO | Negozio giuridico - Censura di erronea interpretazione - Riproduzione del negozio nel ricorso - Onere del ricorrente - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-02-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/569977-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RICORSO - FORMA E CONTENUTO - INDICAZIONE DEI MOTIVI E DELLE NORME DI DIRITTO

Qualora in sede di legittimità venga denunciato un vizio della sentenza consistente nella erronea interpretazione di un negozio giuridico, il ricorrente ha l'onere - in forza del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione - di riportare il contenuto dello stesso.(Nella specie, relativa ad una controversia per inquadramento superiore di una dipendente delle Ferrovie dello Stato spa, la ricorrente si doleva dell'errata interpretazione di una pretesa conciliazione intervenuta in una precedente analoga controversia, ma aveva omesso di trascrivere il contenuto delle espressioni del negozio sul cui contenuto si fondava il gravame).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 366

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)