Sez. L, Sentenza n. 6611 del 28/04/2003 (Rv. 562492 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Censurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla computabilità per i dipendenti Alitalia del periodo di trasferimento fuori servizio in volo per l'acquisizione del livello stipendiale superiore.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE
L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la censura consistente nella mera contrapposizione di un'interpretazione ritenuta più attendibile o persuasiva di quella accolta nella sentenza impugnata. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale, in relazione al c.c.n.l. applicabile al personale di volo dipendente dalla Soc. Alitalia, aveva escluso che il tempo trascorso in trasferimenti fuori servizio in volo concorresse alla maturazione del periodo di tempo utile per l'acquisizione del livello stipendiale superiore.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)