Sez. 2, Sentenza n. 26015 del 04/05/2001 Cc. (dep. 25/06/2001) Rv. 219903 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - FORME - IN GENERE | Requisiti di esistenza dell'atto - Sigillo dell'ufficio - Necessità - Esclusione - Mancanza - Mera irregolarità - Sanabilità - Sussistenza - Fattispecie.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - FORME - IN GENERE
La giuridica esistenza di un atto giurisdizionale non dipende dalla presenza, sul documento che lo contiene, del sigillo dell'ufficio, ma dalla sua effettiva provenienza dal soggetto legittimato ad adottarlo nel rispetto delle regole che presiedono alla sua regolare emanazione. Ne consegue che l'assenza di timbratura dell'atto, emesso dall'autorità giudiziaria legislativamente qualificata ad assumerlo, non ne inficia la regolarità sostanziale, ma si risolve in una mera irregolarità, priva di conseguenze e sanabile mediante integrazione da parte dell'organo da cui il documento promana. (Fattispecie in tema di decreto di autorizzazione alla proroga delle intercettazioni).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 125, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 125, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 130, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 267 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)