Sez. L, Sentenza n. 14508 del 08/11/2000 (Rv. 541479 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Infortunio occorso durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro - Uso di mezzo di trasporto privato - Indennizzabilità - Limiti - Luogo di abitazione - Nozione - Luogo di residenza della famiglia - Inclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
L'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro comprende gli infortuni occorsi alle persone assicurate durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro, anche nel caso di utilizzo del mezzo di trasporto privato, purché imposto da particolari esigenze, dovendosi intendere per luogo di abitazione non soltanto quello di personale dimora del lavoratore, ma soprattutto il luogo in cui si svolge la personalità dell'individuo, coincidente, di norma, con l'ambito della comunità familiare; pertanto, anche il percorso di andata e ritorno dal luogo di residenza della famiglia al luogo di lavoro, in considerazione dei doveri di rilevanza costituzionale di solidarietà familiare, deve reputarsi "normale", con la conseguente indennizzabilità dell'infortunio occorso all'assicurato durante tale percorso (principio affermato in fattispecie cui non era applicabile "ratione temporis" la specifica disciplina di cui al decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST., Costituzione art. 30
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)