Sez. L, Sentenza n. 6431 del 17/05/2000 (Rv. 536620 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE | Spostamento dall'abitazione al posto di lavoro e viceversa - Inerente finalizzazione all'attività lavorativa - Riconducibilità all'ampia nozione di occasione di lavoro - Sussistenza - Indennizzabilità di detti infortuni "in itinere" - Configurabilità - Fattispecie anteriore al D.Lgs. n. 38/2000 e relativa a infortunio occorso nel percorrere a piedi la strada conducente al posto di lavoro.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - INFORTUNIO - OCCASIONE DI LAVORO - INFORTUNIO IN ITINERE
La notevole ampiezza e generalità dell'espressione "occasione di lavoro", utilizzata dall'art. 2 del testo unico in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (d.P.R. n. 1124 del 1965) al fine di determinare il nesso che deve sussistere tra l'infortunio e l'attività lavorativa ai fini della operatività dell'assicurazione, giustifica un'interpretazione della relativa norma che attribuisca rilevanza al semplice rapporto finalistico o strumentale tra la attività di locomozione, o spostamento, necessaria per raggiungere il posto di lavoro dall'abitazione, e viceversa, l'attività di stretta esecuzione della prestazione lavorativa, al fine di ricomprendere il cosiddetto infortunio "in itinere" tra quelli indennizzabili. (Fattispecie, anteriore all'entrata in vigore dell'art. 12 del D.Lgs. 23 febbraio 2000 n. 38, relativa ad infortunio verificatosi nel percorrere a piedi la strada che conduceva unicamente al luogo di lavoro).
Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 23/02/2000 num. 38 art. 12 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)