Sez. 1, Ordinanza n. 1700 del 20/03/1998 Cc. (dep. 04/05/1998) Rv. 210564 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE | Data del commesso reato - Indicazione generica e incompleta - Causa di nullità del provvedimento - Esclusione - Fattispecie.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - ORDINANZA DEL GIUDICE - REQUISITI - IN GENERE
Nei provvedimenti cautelari personali, in tema di contestazione dell'accusa, si deve aver riguardo alla specificazione del fatto che non può considerarsi insufficiente o inidonea quando l'indagato sia stato posto in grado di comprendere i termini, in linea di fatto, dell'accusa, senza alcuna compromissione del suo diritto di predisporre un'adeguata e congrua difesa. (Fattispecie relativa a censura di genericità e incompletezza della data del commesso reato nell'enunciazione del fatto, che la S.C. ha ritenuto inidonee a determinare nullità del provvedimento coercitivo, costituendo la data solo un elemento accessorio del fatto, che non incide sul requisito della enunciazione del medesimo).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)