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Sez. 5, Sentenza n. 12894 del 05/10/1999 Ud. (dep. 11/11/1999) Rv. 215534 - 01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO | Data e luogo del commesso reato - Mancata indicazione - Incidenza sulla completezza dell'enunciazione del fatto - Esclusione - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 1999-10-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215534-01

UDIENZA PRELIMINARE (COD. PROC. PEN. 1988) - DECRETO CHE DISPONE IL GIUDIZIO - REQUISITI - ENUNCIAZIONE DEL FATTO

In tema di enunciazione del fatto nel decreto di rinvio a giudizio non sussiste nullità quando dal medesimo fatto contestato -che pure non abbia una specifica indicazione di luogo e di data- è possibile rilevare un riferimento, sia pure indiretto, a circostanze spazio-temporali che consentano la facile individuazione di quegli elementi. (Fattispecie di reati di falso, in cui dai funzionari individuati nel decreto si desumeva chiaramente l'ubicazione degli istituti di credito e il dato temporale della richiesta di apertura di un conto corrente).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 555 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 555 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)