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Sez. 2, Sentenza n. 2336 del 23/06/1976 (Rv. 381126 - 01)

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - NORME EDILIZIE - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - REGOLAMENTI RELATIVI ALLA DISTANZA TRA GLI EDIFICI E AL DISTACCO DAL CONFINE - EFFETTI - COSTRUZIONE IN ADERENZA - DIVIETO.*
Stato
decisa il 1976-06-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/381126-01

DIRITTI REALI - PROPRIETA - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETA - RAPPORTI DI VICINATO - DISTANZE LEGALI - NELLE COSTRUZIONI - IN GENERE - NORME EDILIZIE - REGOLAMENTI EDILIZI COMUNALI - DISTACCHI TRA LE COSTRUZIONI - RISPETTO AL CONFINE - REGOLAMENTI RELATIVI ALLA DISTANZA TRA GLI EDIFICI E AL DISTACCO DAL CONFINE - EFFETTI - COSTRUZIONE IN ADERENZA - DIVIETO.*

Laddove i regolamenti edilizi stabiliscono non solo la distanza tra gli edifici, ma anche il distacco dal confine, non e consentita la costruzione in aderenza, giacche la norma del codice civile che regola le distanze e inscindibilmente strutturata nella relativa disciplina, al raggiungimento dei cui fini concorre, e cede alla norma regolamentare che, operando sulla distanza dal confine nell'ambito dell'art 871 cod civ, ponga nel nulla la possibilita di costruire sul confine stesso e, quindi, di costruire in aderenza. (V 1559/72, mass n 358269).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 871, Cod. Civ. art. 873, Cod. Civ. art. 877

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)