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Sez. L, Sentenza n. 21083 del 07/10/2014 (Rv. 632888 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE | Principio di autosufficienza - Censura di omesso esame dell'eccezione di prescrizione - Specificazione del motivo di ricorso - Estremi - Necessità.
Stato
decisa il 2014-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/632888-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - IN GENERE

La parte, che deduca con il ricorso per cassazione, il mancato esame dell'eccezione di prescrizione, è tenuta, oltre a far riferimento al momento in cui la stessa è stata proposta ai fini della sua ritualità (ex art. 416, secondo comma, cod. proc. civ.), a specificare - per consentire al giudice di legittimità di valutare la decisività della sollevata questione - le condizioni ed i presupposti necessari per accertare se la prescrizione sia decorsa o meno, sicché non può limitarsi a censurare genericamente, violando il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, la mancata pronuncia sulla sollevata eccezione da parte del giudice del gravame.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 366 com. 1, Cod. Proc. Civ. art. 416 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)