Sez. L, Sentenza n. 15910 del 28/07/2005 (Rv. 582892 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Principio di autosufficienza del ricorso - Invocabilità sia in riferimento ai vizi di motivazione che alle violazioni di legge - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione va inteso in senso rigoroso, e deve essere rispettato, oltre che per consentire al giudice di legittimità di verificare la sussistenza di un eventuale difetto o carenza di motivazione, anche per consentirgli di verificare la presenza del vizio di violazione di legge; in particolare nel rito del lavoro, caratterizzato dalla presenza di termini perentori e decadenziali, il ricorrente che censuri la violazione o falsa applicazione di norme di diritto, quali quelle processuali, deve indicare anche gli elementi fattuali in concreto condizionanti gli ambiti di operatività della violazione. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, ritenendo privo di autosufficienza il ricorso con cui il ricorrente rivendicava l'efficacia come atti interruttivi della prescrizione di due lettere raccomandate di cui non indicava esaustivamente il contenuto nè ne evidenziava in maniera certa gli estremi per valutarne la tempestività dell'esibizione).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)