Sez. 1, Sentenza n. 2127 del 24/10/1970 (Rv. 348253 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - NATURA - OGGETTO - DEDUCIBILITA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI UN TITOLO DIVERSO DA QUELLO INDICATO NELL'INGIUNZIONE - LIMITI - POTERE DEL GIUDICE DI CONOSCERE ANCHE DEL NUOVO TITOLO - SUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - NATURA - OGGETTO - DEDUCIBILITA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DI UN TITOLO DIVERSO DA QUELLO INDICATO NELL'INGIUNZIONE - LIMITI - POTERE DEL GIUDICE DI CONOSCERE ANCHE DEL NUOVO TITOLO - SUSSISTENZA.*
Proposta dal contribuente opposizione all'ingiunzione fiscale, tra le parti S'instaura un vero e proprio giudizio di cognizione avente per oggetto l'accertamento della sussistenza dell'obbligazione tributaria, giudizio nel quale l' amministrazione opposta ben puo dedurre, a fondamento della sua pretesa, un titolo diverso da quello indicato nella ingiunzione, nei limiti in cui e consentita la modificazione in genere della causa petendi. In tal caso l' AGO deve conoscere del nuovo titolo dedotto, non implicando tale esame ne la revoca, ne l'annullamento dell'ingiunzione. (Conf 975'68, mass n 332362).*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)