Sez. U, Sentenza n. 975 del 30/03/1968 (Rv. 332362 - 01)
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - NATURA - OGGETTO - DEDUCIBILITA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI UN TITOLO DIVERSO DA QUELLO INDICATO NELL'INGIUNZIONE - LIMITI - POTERE DEL GIUDICE DI CONOSCERE ANCHE DEL NUOVO TITOLO - SUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FISCALE - ESECUZIONE IMPOSTE INDIRETTE - INGIUNZIONE - OPPOSIZIONE - NATURA - OGGETTO - DEDUCIBILITA DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE DI UN TITOLO DIVERSO DA QUELLO INDICATO NELL'INGIUNZIONE - LIMITI - POTERE DEL GIUDICE DI CONOSCERE ANCHE DEL NUOVO TITOLO - SUSSISTENZA.*
Proposta dal contribuente opposizione all'ingiunzione fiscale, tra le parti si instaura un vero e proprio giudizio di cognizione, avente per oggetto l'accertamento della sussistenza dell'obbligazione tributaria, giudizio nel quale l' amministrazione opposta ben puo dedurre, a fondamento della sua pretesa, un titolo diverso da quello indicato nell'ingiunzione, nei limiti in cui e consentita la modificazione in genere della causa petendi. In tal caso, il giudice ordinario deve conoscere del nuovo titolo dedotto, non implicando tale esame ne la revoca ne l'annullamento dell'ingiunzione.*
Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 144, Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)