diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 1202 del 17/04/1972 (Rv. 357681 - 01)

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - DI INGIUNZIONE CON PIU CAUSE PETENDI - INFONDATEZZA DI TUTTE LE CAUSE PETENDI - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE - DEDUZIONE DI ULTERIORE CAUSA PETENDI DALLA PA - PROPOSIZIONE DI RICONVENZIONALE - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1972-04-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/357681-01

RISCOSSIONE DELLE IMPOSTE - CON INGIUNZIONE FISCALE (TRIBUTI INDIRETTI ED ENTRATE PATRIMONIALI) - INGIUNZIONE FISCALE - OPPOSIZIONE - DI INGIUNZIONE CON PIU CAUSE PETENDI - INFONDATEZZA DI TUTTE LE CAUSE PETENDI - ONERE PROBATORIO DELL'OPPONENTE - DEDUZIONE DI ULTERIORE CAUSA PETENDI DALLA PA - PROPOSIZIONE DI RICONVENZIONALE - NECESSITA.*

Nulla vieta che la pa ponga a fondamento della richiesta di pagamento, contenuta nell'ingiunzione fiscale, piu causali, le quali, a suo parere, siano idonee a giustificare la richiesta medesima. In tal caso il contribuente che, proponendo opposizione alla ingiunzione, si fa attore nel chiedere l'accertamento della illegittimita del credito, deve provare la infondatezza dei vari motivi esposti dalla pa intimante. A sua volta, quest'ultima puo anche addurre altra causale del suo credito; ma, se in tal modo essa viene a mutare la causa petendi, perche questa non si identifica con alcuna di quelle esposte nell'ingiunzione, deve all'uopo proporre domanda riconvenzionale. (V 2127'70, mass n 348253; 609'70, mass n 345742).*

Riferimenti normativi: Legge 30/12/1923 num. 3269 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)