Corte di giustizia dell'Unione europea
Corte giust. UE, Sentenza (Quinta Sezione) del 26 settembre 2000, causa C-42/99
Epigrafe
Sentenza della Corte (Quinta Sezione)
26 settembre 2000
Nel procedimento C-42/99,
avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, a norma dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), dal Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo) nella causa dinanzi ad esso pendente tra
Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Lda
e
Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância,
con l'intervento di:
Ministério Público,
domanda vertente sull'interpretazione della Nomenclatura combinata quale risulta dall'allegato I al regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e ad alla tariffa doganale comune (GU L 298, pag. 1),
LA CORTE (Quinta Sezione),
composta dai signori D.A.O. Edward, presidente di sezione, L. Sevón, P.J.G. Kapteyn, H. Ragnemalm (relatore) e M. Wathelet, giudici,
avvocato generale: N. Fennelly
cancelliere: H.A. Rühl, amministratore principale
viste le osservazioni scritte presentate:
per la Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Lda, dall'avv. A. Caneira, del foro di Lisbona;
per il governo portoghese, dai signori L. Fernandes, direttore del servizio giuridico della direzione generale «Comunità europee» del Ministero degli Affari esteri, e A Seiça Neves, membro dello stesso servizio, e dalla signora H. Ventura, membro del servizio giuridico della direzione generale «Dogane e imposte speciali di consumo», in qualità di agenti;
per la Commissione delle Comunità europee, dal signor F. de Sousa Fialho, membro del servizio giuridico, in qualità di agente,
vista la relazione d'udienza,
sentite le osservazioni orali della Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Lda, rappresentata dall'avv. A. Caneira, del governo portoghese, rappresentato dal signor V. Guimarães, giurista del centro di studi fiscali della direzione generale delle Imposte, in qualità di agente, e della Commissione, rappresentata dal signor A. Caeiros, membro del servizio giuridico, in qualità di agente, all'udienza del 6 aprile 2000,
sentite le conclusioni dell'avvocato generale, presentate all'udienza dell'8 giugno 2000,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
punto 1
Con ordinanza 13 gennaio 1999, pervenuta alla Corte il 12 febbraio seguente, il Supremo Tribunal Administrativo ha sottoposto, in forza dell'art. 177 del Trattato CE (divenuto art. 234 CE), due questioni pregiudiziali sull'interpretazione della Nomenclatura combinata, quale risulta dall'allegato I al regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l'allegato I al regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune (GU L 298, pag. 1; in prosieguo: la «NC»).
punto 2
Tali questioni sono state sollevate nell'ambito di una controversia tra la società Fábrica de Queijo Eru Portuguesa Lda (in prosieguo: la «Eru Portuguesa») e il Tribunal Técnico Aduaneiro de Segunda Instância relativamente alla classificazione doganale, con riferimento alla NC, di un prodotto denominato «skimmed milk cheese» (formaggio al latte scremato).
Sentenza › Normativa comunitaria
punto 3
Le voci della NC considerate pertinenti dal giudice nazionale sono le seguenti:
«0406 Formaggi e latticini:
(...)
040690 — altri formaggi:
04069011 — — destinati alla trasformazione
— — altri
(...)
3501 caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:
350110 — caseine
(...)
35011090 — — altri».
punto 4
La nota 2 del capitolo 4 del regolamento n. 3174/88 precisa:
«I prodotti ottenuti per concentrazione di siero di latte con aggiunta di latte o di materie grasse del latte sono da classificare come formaggi nella voce 0406, a condizione che presentino le tre caratteristiche seguenti:
a) avere tenore di materie grasse del latte, calcolate in peso, sull'estratto secco, uguale o superiore a 5%;
b) avere tenore di estratto secco, calcolato in peso, di almeno 70% ma non superiore a 85%;
c) essere messi in forma o suscettibili di esserlo».
punto 5
Le Note esplicative sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (in prosieguo: il «SA») indicano, a proposito della voce 3501, paragrafo A, punto 1, relativa a caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine, che la caseina è la principale materia proteica che entra nella composizione del latte e che essa è ottenuta dal latte scremato mediante precipitazione (accagliatura) generalmente mediante acidi o caglio.
punto 6
Le Note esplicative della Commissione sulla NC precisano, per quanto riguarda le sottovoci tariffarie 35011010 — 3501 10 90:
«Queste sottovoci comprendono le caseine di cui alle Note esplicative del SA, voce 3501, paragrafo A, punto 1. Dette caseine — indipendentemente dal procedimento di precipitazione usato per ottenerle — rientrano nelle presenti sottovoci quando il loro tenore di acqua non supera in peso il 15% e, in caso contrario, esse sono comprese nella voce 0406».
Sentenza › Controversia dinanzi al giudice nazionale e questioni pregiudiziali
punto 7
La Eru Portuguesa ha importato dalla Danimarca, nel marzo 1989, 1863 scatole di una merce denominata «skimmed milk cheese» (formaggio al latte scremato). La composizione della merce era la seguente: 54% d'acqua, 0,9% di materia grassa, 5,7% di fosforo, 2% di sale e caseina.
punto 8
Secondo una dichiarazione della Eru Portuguesa, allegata alle osservazioni scritte del governo portoghese, il prodotto è fabbricato a partire da latte scremato con aggiunta del caglio e prende la forma di fiocchi insolubili nell'acqua, ma solubili in sostanze alcaline.
punto 9
Secondo questa stessa dichiarazione, il prodotto è destinato alla fabbricazione di prodotti dietetici. All'udienza la Eru Portuguesa ha precisato che il prodotto è destinato alla fabbricazione di formaggio.
punto 10
La Eru Portuguesa ha dichiarato la merce nella voce 35011090 in quanto caseina. Per contro, le autorità doganali portoghesi, il Tribunal Tecnico de Primeira Instância nonché il Tribunal Tecnico Aduaneiro de Segunda Instância l'hanno classificata nella voce 04069011 in quanto formaggio. Avendo il Tribunal Tributário de Segunda Instância respinto un ricorso contro questa classificazione, la Eru Portuguesa ha presentato un'impugnazione dinanzi al Supremo Tribunal Administrativo.
punto 11
In tale situazione il Supremo Tribunal Administrativo ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte le seguenti questioni pregiudiziali:
«1) Se, dichiarando che sono comprese nella voce 0406 (formaggi e latticini) le caseine che contengono, in peso, più del 15% di acqua, le Note esplicative della Nomenclatura combinata delle Comunità europee contrastino con il regolamento (CEE) della Commissione n. 3174/88, considerato che da questo risulta (capitolo IV) che esse vanno classificate nella voce 0406, come formaggi, quando:
a) abbiano tenore di materie grasse uguale o superiore al 5%;
b) abbiano tenore di estratto secco almeno del 70%, ma non superiore all'85%;
e) siano messe in forma o suscettibili di esserlo.
2) Se, in base al regolamento (CEE) della Commissione n. 3174/88, la merce importata avente la seguente composizione: 54% di acqua, 0,9% di grassi, 5,7% di fosforo, 2% di sale e caseina, vada classificata nella voce tariffaria 3501 10 90 0 00 000, come caseina — altri —, o nella voce tariffaria 0406 90 11 01 0 000, come altri formaggi».
punto 12
Con le sue questioni, che conviene esaminare congiuntamente, il giudice nazionale chiede se la NC debba essere interpretata nel senso che un prodotto ottenuto dal latte scremato con aggiunta del caglio e composto per il 54% da acqua, lo 0,9% da grasso, il 5,7% da fosforo, il 2% da sale e caseina debba essere classificato nella sottovoce 04069011, intitolata «Altri formaggi: — destinati alla trasformazione» o nella sottovoce 35011090, intitolata: «Caseine: — altre» della NC.
punto 13
Per giurisprudenza consolidata, nell'interesse della certezza del diritto e per facilitare i controlli, il criterio determinante per la classificazione doganale delle merci va reperito, in linea di massima, nelle loro caratteristiche e proprietà oggettive, come definite nel testo della voce della NC. Inoltre esistono le Note esplicative elaborate, per quanto riguarda la NC, dalla Commissione e, per quanto riguarda il sistema armonizzato di designazione e codificazione delle merci, dal consiglio di cooperazione doganale, le quali forniscono un rilevante contributo all'interpretazione della portata delle varie voci doganali, senza però essere giuridicamente vincolanti (v., in particolare, sentenze 6 novembre 1997, causa C-201/96, LTM, Racc. pag. I-6147, punto 17, e 9 febbraio 1999, ROSE Elektrotechnik, causa C-280/97, Racc. pag. I-689, punto 16).
punto 14
Nella fattispecie occorre constatare che né la formulazione delle voci né le note di sezioni o capitoli contengono indicazioni chiare circa la classificazione doganale del prodotto di cui trattasi nella causa principale.
punto 15
Per contro, le Note esplicative sul SA e sulla NC relative alle voci doganali di cui trattasi forniscono indicazioni utili per la classificazione di un prodotto quale quello di cui trattasi nella causa principale.
punto 16
Le Note esplicative sul SA indicano, a proposito della voce 3501 relativa alle caseine e ai loro derivati, che la caseina è la principale materia proteica che entra nella composizione del latte e che essa è ottenuta da latte scremato mediante precipitazione, generalmente a mezzo di acidi o di caglio.
punto 17
Le Note esplicative della Commissione sulla NC prevedono, per quanto riguarda le sottovoci 35011010 — 35011090, che le caseine rientrano in queste ultime quando il loro tenore di acqua non supera in peso il 15%. Nel caso contrario, esse rientrano nella voce 0406.
punto 18
Occorre constatare che, secondo la dichiarazione di Eru Portuguesa che figura al punto 8 della presente sentenza, il prodotto di cui trattasi nella causa principale è stato ottenuto da latte scremato con l'aggiunta di caglio, e cioè allo stesso modo delle caseine.
punto 19
Tuttavia, dall'ordinanza di rinvio risulta che il contenuto di acqua del prodotto è del 54%. In base alle Note esplicative sulla NC relative alle sottovoci 35011010 — 35011090 il prodotto dovrebbe di conseguenza essere classificato nella voce 0406 intitolata «Formaggi e latticini». In quanto il prodotto non sembra rientrare in alcun'altra sottovoce particolare ed è destinato alla trasformazione, la sottovoce 04069011, intitolata «Altri formaggi: — destinati alla trasformazione», sembra essere la più idonea.
punto 20
Dato che le Note esplicative non hanno forza vincolante, occorre tuttavia esaminare se il loro contenuto sia compatibile con le disposizioni della NC e non ne modifichi la portata.
punto 21
A tal riguardo occorre anzitutto rilevare che le Note esplicative relative alle sottovoci 35011010 — 35011090 non sono incompatibili con la nota 2 del capitolo 4 del regolamento n. 3174/88, richiamata dal giudice nazionale nella sua prima questione, in quanto tali note riguardano i prodotti ottenuti dal latte scremato mentre la nota 2 del capitolo 4 del regolamento n. 3174/88 riguarda solo i prodotti ottenuti mediante concentrazione di siero di latte.
punto 22
Inoltre, occorre constatare che la classificazione che risulta dalle Note esplicative relative alle sottovoci 35011010 — 35011090 non modifica la portata delle disposizioni della NC, dato che, da un lato, i formaggi possono essere ottenuti allo stesso modo che nel prodotto di cui trattasi nella causa principale, cioè dal latte scremato con aggiunta del caglio, e, dall'altro, la normativa comunitaria relativa alle caseine, menzionata dall'avvocato generale ai punti 31 e 32 delle sue conclusioni, prevede che queste ultime abbiano un contenuto di acqua ridotto che non superi in alcun caso il 15%.
punto 23
Infine occorre rilevare che l'argomento sostenuto all'udienza dalla Commissione, secondo cui un prodotto quale quello di cui trattasi nella causa principale non dovrebbe essere classificato come formaggio a causa del suo contenuto elevato di fosforo, non trova alcun fondamento né nelle disposizioni della NC né nelle Note esplicative sul SA o sulla NC.
punto 24
Alla luce di queste considerazioni occorre risolvere le questioni poste dichiarando che la NC debba essere interpretata nel senso che un prodotto ottenuto dal latte scremato con aggiunta del caglio e composto per il 50% di acqua, per lo 0,9% di grassi, per il 5,7% di fosforo, per il 2% di sale e di caseina deve essere classificato nella sottovoce tariffaria 04069011, intitolata «Altri formaggi: — destinati alla trasformazione».
Sentenza › Sulle spese
punto 25
Le spese sostenute dal governo portoghese nonché dalla Commissione, che hanno presentato osservazioni alla Corte, non possono dar luogo a rifusione. Nei confronti delle parti nella causa principale il presente procedimento costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Dispositivo
Per questi motivi,
LA CORTE (Quinta Sezione),
pronunciandosi sulle questioni sottopostele dal Supremo Tribunal Administrativo con ordinanza 13 gennaio 1999, dichiara:
La Nomenclatura combinata, quale risulta dall'allegato I del regolamento (CEE) della Commissione 21 settembre 1988, n. 3174, che modifica l'allegato I del regolamento del Consiglio n. 2658/87 relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune, dev'essere interpretata nel senso che un prodotto ottenuto dal latte scremato con aggiunta del caglio e composto per il 50% di acqua, per lo 0,9% di grassi, per il 5,7% di fosforo, per il 2% di sale e di caseina deve essere classificato nella sottovoce tariffaria 04069011, intitolata «Altri formaggi: — destinati alla trasformazione».
Firme
Edward
Sevón
Kapteyn
Ragnemalm
Wathelet
Così deciso e pronunciato a Lussemburgo il 26 settembre 2000.
Il cancelliere
R. Grass
Il presidente della Quinta Sezione
D.A.O. Edward