Sez. L, Sentenza n. 26293 del 07/12/2011 (Rv. 619836 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE | Lavori socialmente utili - Sussidio - Inerenza al progetto di assegnazione - Assegnazione continuativa a diversi progetti dello stesso ente - Unitarietà del rapporto - Esclusione - Limiti - Fattispecie relativa ai limiti oggettivi del giudicato.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO LA DISOCCUPAZIONE - CONTRIBUTI E PRESTAZIONI - INDENNITÀ - IN GENERE
In tema di lavori socialmente utili, l'assegno o sussidio al prestatore concerne lo specifico progetto nell'attuazione del quale egli viene inserito e non si ha unicità di rapporto giuridico neanche se i differenti progetti si eseguono senza soluzione di continuità presso lo stesso ente, salva solo l'ipotesi della proroga del medesimo progetto in atto. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha ritenuto che correttamente la Corte territoriale avesse rigettato la domanda del prestatore che, senza provare l'identità del progetto, reclamava il sussidio nella misura definita con giudicato esterno per una diversa annualità).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 1, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 6, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)