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Sez. L, Sentenza n. 13472 del 30/06/2016 (Rv. 640236 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE | Lavoro socialmente utile e lavoro di pubblica utilità - Assegnazione a progetti continuativi - Unicità del rapporto - Esclusione - Fondamento - Proroga del progetto in atto - Configurabilità - Limiti.
Stato
decisa il 2016-06-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/640236-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - IN GENERE

La durata annuale dei progetti per LSU/LPU, stabilita per legge, comporta l'inserimento del prestatore nello specifico progetto per la cui attuazione si instaura il rapporto, sicché, in caso di differenti progetti succeduti senza soluzione di continuità presso lo stesso ente, il rapporto giuridico non ha il carattere dell'unicità né si realizza la sua prosecuzione "tout court", salvo il solo caso della proroga del medesimo progetto in atto, ipotesi che, peraltro, non ricorre in caso di diversità di contenuto, di orario e di impegno del lavoro svolto dopo la scadenza annuale del progetto rispetto alla prestazione di pubblica utilità, senza che, in senso contrario, rilevi l'attivazione, da parte dell'ente utilizzatore, di un progetto per LSU dopo quello originario per LPU, in quanto ciascuno di tali progetti, avviato sulla base di uno specifico procedimento amministrativo autorizzatorio, è da considerarsi comunque distinto e autonomo.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 07/08/1997 num. 280 art. 1, Decreto Legisl. 07/08/1997 num. 280 art. 3, Decreto Legisl. 01/12/1997 num. 468, Decreto Legisl. 28/02/2000 num. 81 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)