Sez. L, Sentenza n. 23918 del 25/11/2010 (Rv. 615527 - 01)
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI) | Decreto ingiuntivo - Efficacia di giudicato - Limiti - Fattispecie.
COSA GIUDICATA CIVILE - EFFETTI DEL GIUDICATO (PRECLUSIONI)
Il provvedimento giurisdizionale di merito, anche quando sia passato in giudicato, non è vincolante in altri giudizi aventi ad oggetto le medesime questioni di fatto o di diritto, se da esso non sia dato ricavare le ragioni della decisione ed i princìpi di diritto che ne costituiscono il fondamento. Pertanto, quando il giudicato si sia formato per effetto di mancata opposizione a decreto ingiuntivo recante condanna al pagamento di un credito con carattere di periodicità, il debitore non può più contestare il proprio obbligo relativamente al periodo indicato nel ricorso monitorio, ma - in mancanza di esplicita motivazione sulle questioni di diritto nel provvedimento monitorio - non gli è inibito contestarlo per le periodicità successive. (Nella specie alcuni lavoratori, dopo avere ottenuto un decreto ingiuntivo non opposto nei confronti dell'INPS per il pagamento del sussidio per lavori socialmente utili dovuto per l'anno 1999, avevano nuovamente convenuto in giudizio l'Istituto, invocando l'esistenza del giudicato e formulando analoga domanda relativa all'anno 2000; la S.C., in applicazione del riportato principio, ha cassato la decisione di merito che aveva ritenuto sussistente il giudicato esterno).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)