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Sez. L - , Sentenza n. 41892 del 29/12/2021 (Rv. 663416 - 01)

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE | Procedimento disciplinare - Illecito anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 150 del 2009 - Notizia di infrazione acquisita
Stato
decisa il 2021-12-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/663416-01

IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI DELLO STATO - DISCIPLINA - PROCEDIMENTO DISCIPLINARE - RAPPORTI CON IL GIUDIZIO PENALE

successivamente - Art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001 - Applicabilità - Art. 55-quater del d.lgs. n. 165 del 2001 - Esclusione - Ragioni.

In assenza di disposizioni transitorie, l'art. 55-ter del d.lgs. n. 165 del 2001, introdotto dal d.lgs. n. 150 del 2009 - che ha reso la sospensione del procedimento disciplinare solo facoltativa nella pendenza del procedimento penale - è applicabile immediatamente a tutti gli illeciti disciplinari la cui notizia sia stata acquisita dall'amministrazione dopo il 16 novembre 2009, data di entrata in vigore della riforma, ancorché commessi prima di quella data, trattandosi di norma di carattere processuale; agli illeciti anteriori non è invece applicabile l'art. 55-quater dello stesso d.lgs. n. 165 del 2001, poiché detta norma, disciplinandone il trattamento sanzionatorio, ha carattere sostanziale.

Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55, Decreto Legisl. 30/03/2001 num. 165 art. 55, Decreto Legisl. 04/03/2009 num. 15 CORTE COST., Legge 27/10/2009 num. 150 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)