Sez. L, Sentenza n. 5083 del 10/05/1995 (Rv. 492182 - 01)
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI | Svolgenti esclusivamente o prevalentemente attività economica - Dipendenti eletti a cariche presso enti autonomi territoriali - Legge n. 1078 del 1966 - Applicabilità - Esclusione - Dipendenti dell' E.N.E.L. - Estensione.
ENTI PUBBLICI - PERSONALE DEGLI ENTI PUBBLICI
Le disposizioni della legge 12 dicembre 1966 n. 1078, sulla posizione e sul trattamento dei dipendenti dello Stato e degli enti pubblici, eletti a cariche presso enti autonomi territoriali, non si applicano ai dipendenti degli enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica, ivi compreso - anche per il periodo anteriore alla sua trasformazione in società per azioni, disposta in applicazione del D.L. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni, in legge l'8 agosto 1992 n. 359 - l'Ente Nazionale per l'Energia Elettrica, operando, invece, rispetto ad essi le disposizioni di cui all'art. 31 della legge 20 maggio 1970 n. 300, se più favorevoli ai lavoratori, eventuali condizioni previste da contratti collettivi o da accordi sindacali.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2093, Cod. Civ. art. 2129 CORTE COST., Legge 12/12/1966 num. 1078 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 31 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 37 CORTE COST., Legge 20/05/1970 num. 300 art. 40 CORTE COST., Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)