Sez. 2, Sentenza n. 3463 del 18/05/1988 (Rv. 458812 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PERSEGUITO DAL CLIENTE - INSUFFICIENZA - ADOZIONE DI MEZZI DIFENSIVI PREGIUDIZIEVOLI AL CLIENTE - CONFIGURABILITÀ DELLA RESPONSABILITÀ - ADOZIONE DI TALI MEZZI SU SOLLECITAZIONE DEL CLIENTE - ININFLUENZA.*
AVVOCATO E PROCURATORE - RESPONSABILITÀ CIVILE - IN GENERE - MANCATO RAGGIUNGIMENTO DELL'OBIETTIVO PERSEGUITO DAL CLIENTE - INSUFFICIENZA - ADOZIONE DI MEZZI DIFENSIVI PREGIUDIZIEVOLI AL CLIENTE - CONFIGURABILITÀ DELLA RESPONSABILITÀ - ADOZIONE DI TALI MEZZI SU SOLLECITAZIONE DEL CLIENTE - ININFLUENZA.*
La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, non può essere senz'altro desunta dal mancato raggiungimento dell'obiettivo perseguito dal cliente, ma presuppone la violazione del dovere di quella diligenza media esigibile ai sensi del secondo comma dell'art. 1176 cod. civ., la quale violazione, ove consistita nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è né esclusa né ridotta per la circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, essendo compito esclusivo del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale. L'accertamento della violazione del dovere sancito dalla norma anzidetta - che disciplina in via normale la responsabilità del professionista, applicandosi il regime di responsabilità attenuata ex art. 2236 cod. civ. solo nel caso di prestazione implicante la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà - è riservato al giudice del merito, la cui valutazione, se adeguatamente e correttamente motivata, è incensurabile in Sede di legittimità. (V 5364/77, mass n 389031; (V 2052/75, mass n 375770; (V 2052/75, mass n 375771).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)