Sez. 2, Sentenza n. 7867 del 15/04/1985 Ud. (dep. 04/09/1985) Rv. 170288 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - CONFIGURABILITÀ.*
Il delitto di cui all'art. 322 cod. pen. si configura con la semplice condotta dell'offerta o della promessa e con la idoneità alla realizzazione dello scopo. Questa idoneità si verifica attraverso la qualità del destinatario, le sue condizioni finanziarie, le stesse possibilità dello offerente e ogni altra connotazione del caso concreto, a meno che non risulti la impossibilità del pubblico ufficiale a dare ciò che gli si chiede con detta offerta o promessa di denaro o di altra utilità. Nè occorre, ai fini della realizzazione dell'illecito sopra indicato, la giustificazione della somma o la individuazione specifica della utilità, perché si richiede che la offerta o la promessa possano provocare il pericolo di un'accettazione e, quindi, di un grave turbamento della funzione pubblica o della concreta attività della P.a.. (V mass n 150455 e massime ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)