Sez. 6, Sentenza n. 5439 del 15/12/1989 Ud. (dep. 13/04/1990) Rv. 184039 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - NECESSITÀ CHE L'OFFERTA O LA PROMESSA SIA IDONEA ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO - SUSSISTENZA - "IDONEITÀ" - VALUTAZIONE - CRITERI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - RAVVISABILITÀ IN UN'OFFERTA DI DENARO IRRISORIA - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - CORRUZIONE - ISTIGAZIONE ALLA CORRUZIONE - NECESSITÀ CHE L'OFFERTA O LA PROMESSA SIA IDONEA ALLA REALIZZAZIONE DELLO SCOPO - SUSSISTENZA - "IDONEITÀ" - VALUTAZIONE - CRITERI - DEI PRIVATI - OLTRAGGIO - A PUBBLICO UFFICIALE O IMPIEGATO - RAVVISABILITÀ IN UN'OFFERTA DI DENARO IRRISORIA - POSSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Per la configurabilità del delitto di cui all'art. 322 cod. pen. occorre, tra l'altro, che l'offerta o la promessa di denaro o di altra utilità sia idonea alla realizzazione dello scopo, cioè sia tale da indurre il destinatario al compimento di un atto contrario ai doveri di ufficio; idoneità che và valutata con un giudizio ex ante che tenga conto dell'entità del compenso, delle qualità personali del destinatario e della sua posizione economica e che deve essere tale da determinare una rilevante probabilità di causare un turbamento psichico nel pubblico ufficiale, sì che sorga il pericolo dell'accettazione dell'offerta (nella specie la Cassazione ha considerato "inidonea" l'offerta di lire cinquemila fatta dall'imputato a due agenti della polizia stradale affinché si astenessero dal contestargli una contravvenzione al codice della strada ed ha ritenuto che nella suddetta offerta, per la sua irrisorietà e per le sue modalità tendenti a dimostrare il convincimento che gli agenti si sarebbero "venduti" per un nonnulla, fosse ravvisabile un gesto di scherno gravemente lesivo del prestigio dei pubblici ufficiali, e conseguentemente l'ipotesi di reato di cui all'art. 341, comma primo, cod. pen.). (V mass n 178873; (V mass n 175445; (V mass n 170288; (V mass n 168600, ed ivi citate; (V mass n 148196).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 322 CORTE COST., Cod. Pen. art. 341 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)