Sez. 5 - , Sentenza n. 30348 del 21/11/2019 (Rv. 656284 - 01)
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE | Consolidato nazionale - Accertamento di primo livello con adesione della consolidata - Disciplina previgente alle modifiche apportate dall’art. 35 d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010 - Dichiarazione della consolidante di volerne profittare, in caso di mancata partecipazione al procedimento e di impugnazione dell’accertamento di secondo livello - Sufficienza ai fini dell’estensione degli effetti - Sussistenza - Definitività dell’accertamento di secondo livello - Irrilevanza - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - ACCERTAMENTI E CONTROLLI - IN GENERE
In tema di consolidato nazionale, l'accertamento con adesione di primo livello della consolidata, in base alla disciplina previgente alle modifiche apportate dall'art. 35 d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., in l. n. 122 del 2010, produce effetti nei confronti della consolidante che abbia dichiarato, in qualunque forma, di volerne profittare, ancorché non abbia partecipato al procedimento per adesione o non abbia tempestivamente impugnato l'avviso di accertamento di secondo livello, divenuto perciò definitivo, trovando applicazione, in via analogica, in ragione del vincolo di solidarietà esistente tra consolidante e consolidata, il disposto di cui all'art. 1304, comma 1, c.c.. A tali fini, non rileva che la dichiarazione della consolidante sopravvenga quando l'avviso di accertamento notificatole sia divenuto definitivo, in quanto l'imponibile della consolidata, rettificato in conseguenza dell'atto di definizione con adesione di primo livello, costituisce il presupposto dell'imposta di gruppo e delle sanzioni contenute nell'accertamento di secondo livello. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto che la richiesta della consolidante di ottenere la riliquidazione dell'IRES di gruppo, con gli interessi e le sanzioni collegate, in conformità all'accertamento di primo livello definito con adesione della consolidata, costituisse manifestazione della volontà di avvalersi di esso).
Riferimenti normativi: DPR 22/12/1986 num. 917 art. 121, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 122, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 127, DPR 29/09/1973 num. 600 art. 40 bis, Decreto Legisl. 19/06/1997 num. 218 art. 9 bis CORTE COST., Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 35, Legge 30/07/2010 num. 122 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 1304 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)