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Sez. 5, Sentenza n. 19850 del 12/10/2005 (Rv. 584512 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA | Opponibilità del giudicato favorevole ottenuto dal coobbligato solidale (quale il debitore Invim rispetto a quello dell'imposta di registro) - Art. 1306, secondo comma, cod. civ. - Portata - Limiti - Pagamento effettuato dal condebitore solidale non impugnante - Ripetibilità in ragione del giudicato favorevole - Preclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-10-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/584512-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - POTESTÀ TRIBUTARIA DI IMPOSIZIONE - SOGGETTI PASSIVI - SOLIDARIETÀ TRIBUTARIA

In tema di solidarietà tributaria, il condebitore solidale (cui va equiparato il debitore dell'Invim rispetto a quello dell'imposta di registro), rimasto estraneo al giudizio, può, in base all'art. 1306, secondo comma, cod. civ., "opporre" al creditore la sentenza favorevole ad uno dei condebitori in solido, salvo che non sia fondata su ragioni personali al condebitore, parte del giudizio. Se opporre una tale sentenza costituisce una facoltà che egli è libero di esercitare oppure no, il pagamento che egli abbia effettuato, prima o dopo il formarsi del giudicato favorevole nei confronti del condebitore, costituisce esercizio negativo e consumazione di quella facoltà, impedendo che possa successivamente ripetersi quanto sia stato in tal modo pagato; il pagamento, infatti, comportando l'estinzione del vincolo obbligatorio rientrante nel "fascio" di rapporti facenti capo a soggetti distinti, preclude ogni possibilità di dedurre a fondamento dell'azione di ripetizione una circostanza idonea a paralizzare la pretesa del creditore solo in via di eccezione (e ciò in maniera tassativa, come si evince dalla relazione col precedente comma primo dello stesso art. 1306 cod. civ., espressione della regola generale sulla cosa giudicata sostanziale formulata nell'art. 2909 cod. civ.).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1306, Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)