Sez. 3, Sentenza n. 884 del 29/01/1998 (Rv. 512036 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE | Dichiarazione di volerne profittare - Diritto potestativo - Forme e termini - Insussistenza.
OBBLIGAZIONI IN GENERE - SOLIDARIETÀ - TRANSAZIONE
La dichiarazione di un condebitore di voler profittare della transazione intervenuta tra altro condebitore solidale e il creditore (art. 1304 cod. civ.), è un diritto potestativo che non ammette equipollenti - e perciò non può esser sostituita dalla rinuncia del creditore ad eccepirne la mancanza - ma può esser manifestata, senza termini di decadenza e requisiti di forma, anche in corso di giudizio.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1299, Cod. Civ. art. 2055, Cod. Civ. art. 1304
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)