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Sez. 1 - , Sentenza n. 1536 del 03/10/2018 Cc. (dep. 14/01/2019) Rv. 275220 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione - Impugnabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-10-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/275220-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di arresti domiciliari, sono inoppugnabili i provvedimenti di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione relativi a singoli eventi o necessità, in quanto non incidenti in modo stabile sul tasso di afflittività della misura cautelare, mentre sono appellabili i provvedimenti adottati per periodi permanenti o comunque prolungati ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen., in quanto suscettibili di comportare una modifica strutturale, con effetti continuativi, del regime detentivo. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto inoppugnabile la decisione di rigetto dell'istanza dell'interessato volta ad ottenere l'autorizzazione ad allontanarsi dal domicilio, libero e senza scorta, per recarsi con mezzi propri presso lo studio del difensore). (Diff. n. 3942/95, Rv. 203319-01).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)