Sez. 5, Sentenza n. 26601 del 21/02/2018 Cc. (dep. 11/06/2018) Rv. 273227 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Impugnabilità ex art. 310 cod. proc. pen. dei provvedimenti ex art. 284, comma 3, cod. proc. pen. - Condizioni - Carattere permanente o non - Fattispecie in tema di diniego di autorizzazione a svolgere attività lavorativa.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI
In tema di arresti domiciliari, sono impugnabili mediante appello ex art. 310, cod. proc. pen. i provvedimenti che incidono sulla misura per periodi permanenti o prolungati ai sensi dell'art. 284, comma 3, cod. proc. pen. (nella specie, il diniego dell'autorizzazione allo svolgimento di attività lavorativa), i quali, proprio per il loro carattere permanente, si riverberano in misura apprezzabile sul regime cautelare, qualificandosi, pertanto, come ordinanze cautelari; viceversa, sono inoppugnabili i provvedimenti relativi alla autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di restrizione domiciliare riferiti a singoli eventi o necessità.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)