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Sez. 2, Sentenza n. 17857 del 12/03/2015 Cc. (dep. 29/04/2015) Rv. 263757 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI | Provvedimento in tema di autorizzazione ad assentarsi dal luogo di detenzione - Impugnabilità - Condizioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-03-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263757-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - ARRESTI DOMICILIARI

In tema di arresti domiciliari, sono inoppugnabili i provvedimenti di autorizzazione ad allontanarsi dal luogo di detenzione relativi a singoli eventi o necessità in quanto non incidenti in modo stabile sul tasso di afflittività della misura cautelare, mentre sono appellabili i provvedimenti adottati per periodi permanenti o comunque prolungati ai sensi dell'art. 284, comma terzo, cod. proc. pen., in quanto suscettibili di comportare una modifica strutturale, con effetti continuativi, del regime detentivo. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto impugnabile l'autorizzazione ad allontanarsi dalla abitazione ogni settimana dalle 7.00 alle 14.00 per svolgere l'attività lavorativa di commercio ambulante).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 284 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 310 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)