diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 18502 del 08/10/2014 Ud. (dep. 05/05/2015) Rv. 263636 - 01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE | "Parti" della sentenza - Nozione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/263636-01

IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - PARZIALE

In tema di annullamento parziale da parte della Corte di cassazione, l'espressione "parti della sentenza", impiegata dall'art. 624 cod. proc. pen. al fine di individuare le disposizioni della decisione che acquistano autorità di cosa giudicata, si riferisce a qualsiasi statuizione avente un'autonomia giuridico-concettuale e, quindi, non solo alle decisioni che concludono il giudizio in relazione ad un determinato capo d'imputazione, ma anche a quelle che, nell'ambito di una stessa contestazione, individuano aspetti non più suscettibili di riesame. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto avverso la sentenza d'appello che, pronunciando condanna per il reato di guida in stato di ebbrezza, aveva ritenuto ormai coperto da giudicato il punto relativo alla sussistenza della aggravante di aver provocato un incidente stradale, dopo che, in precedenza, la medesima Corte di cassazione aveva annullato la sentenza di primo grado - impugnata "per saltum" - limitatamente al trattamento sanzionatorio ed all'omessa applicazione della sospensione della patente e della confisca del veicolo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 624 CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)