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Sez. 3, Ordinanza n. 6419 del 18/03/2026 (Rv. 678208-01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE | Affidamento circa l'esistenza di una valida polizza - Inesistenza della copertura
Stato
decisa il 2026-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678208-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - RISARCIMENTO DEL DANNO - FONDO DI GARANZIA PER LE VITTIME DELLA STRADA - IN GENERE

assicurativa - Legittimazione passiva del FGVS - Configurabilità - Onere di provare l'esistenza di diversa e valida polizza - Titolarità in capo all'impresa designata - Ragioni.

138212 PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE In genere.

In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, qualora l'affidamento del danneggiato circa l'esistenza di una valida polizza sia stato ingenerato dal rilascio del certificato o dall'esposizione del contrassegno sul veicolo del responsabile e l'impresa da questi indicata abbia attestato l'inesistenza della polizza, l'azione risarcitoria può essere proposta nei confronti dell'impresa designata per conto del Fondo di garanzia per le vittime della strada, cui spetta dimostrare l'esistenza di una diversa e valida assicurazione, non potendosi gravare il danneggiato della prova di un fatto negativo "universale".

Cod. Civ. art. 2054 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 283 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)