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Sez. 3, Ordinanza n. 5821 del 15/03/2026 (Rv. 678132-01)

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE | Assicurazione della r.c.a. - Azione diretta del danneggiato - Presupposti - Avvenuto rilascio del contrassegno da parte dell'assicuratore - Sufficienza - Limiti - Contraffazione - Esonero di responsabilità dell'assicuratore - Condizioni.
Stato
decisa il 2026-03-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/678132-01

ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE

Il rilascio del contrassegno assicurativo da parte dell'assicuratore della responsabilità civile automobilistica vincola quest'ultimo a risarcire i danni causati dalla circolazione del veicolo, quand'anche il premio assicurativo non sia stato pagato ovvero il contratto di assicurazione non sia efficace, dal momento che, nei confronti del danneggiato, ciò che rileva ai fini della promovibilità dell'azione diretta è l'autenticità del contrassegno e non la validità del rapporto assicurativo; tuttavia, nell'ipotesi di contrassegno contraffatto o falsificato, per escludere la responsabilità dell'assicuratore occorre che questi dimostri l'insussistenza di un comportamento colposo ingenerante l'erroneo affidamento del danneggiato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che aveva rigettato l'azione diretta del danneggiato nei confronti della compagnia assicuratrice, sull'erroneo presupposto che la mendace dichiarazione del danneggiante assicurato circa la propria residenza rendesse nullo il contratto di assicurazione).

Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST., Decreto Legisl. 07/09/2005 num. 209 art. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)