Sez. 3 - , Sentenza n. 24069 del 13/10/2017 (Rv. 645830 - 01)
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE | Inesistenza di una valida polizza RCA - Rilascio di un certificato di assicurazione o di un contrassegno assicurativo - Rimedi esperibili dal danneggiato - Azione diretta nei confronti dell'apparente assicuratore del responsabile e azione risarcitoria nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada - Configurabilità - Scelta rimessa al danneggiato - Sussistenza.
ASSICURAZIONE - VEICOLI (CIRCOLAZIONE-ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA) - OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE - CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE
In tema di assicurazione della responsabilità civile per la circolazione di veicoli, nell'ipotesi in cui non sussista una valida o efficace polizza RCA e tuttavia l'affidamento sulla sua sussistenza sia stato ingenerato dal rilascio di di un certificato o di un contrassegno assicurativo, il danneggiato può scegliere se esperire l'azione diretta, ex art. 18 l. n. 990 del 1969 (ora art. 144 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell'assicuratore del responsabile, facendo valere la situazione di apparenza indotta dal rilascio del certificato o del contrassegno, oppure l'azione risarcitoria, ex art. 19 l. n. 990 del 1969 (ora art. 283 d.lgs. n. 209 del 2005), nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, facedo valere la situazione reale in ordine alla mancanza di copertura assicurativa.
Riferimenti normativi: Legge del 1969 num. 990 art. 18 CORTE COST., Legge del 1969 num. 990 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. del 2005 num. 209 art. 144, Decreto Legisl. del 2005 num. 209 art. 283 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)