diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 2818 del 22/04/1986 (Rv. 445856 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - LAVORO DI CONSULENZA - SUSSISTENZA DELLA COLLABORAZIONE - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-04-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/445856-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - LAVORO DI CONSULENZA - SUSSISTENZA DELLA COLLABORAZIONE - CONDIZIONI.*

Il rapporto di collaborazione cui si riferisce la norma dell'art. 409 n. 3 cod. proc. civ., si concreta in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato, svolta in coordinazione con le esigenze dell'impresa. Pertanto, rientra nella Competenza del pretore come giudice del lavoro la controversia promossa dall'attore per ottenere il compenso quale consulente per una prestazione continuativa e coordinata, svolta nell'ambito di un rapporto di collaborazione con il convenuto, e, ai fini della Determinazione della Competenza per territorio, devono applicarsi i criteri stabiliti dalla norma dello art. 413 cod. proc. civ.. (V 2842/85, mass n 440604; (V 3517/78, mass n 393005).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)