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Sez. 2, Sentenza n. 3517 del 12/07/1978 (Rv. 393005 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - REQUISITI - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'ATTORE PER OTTENERE IL PAGAMENTO DEL COMPENSO QUALE PROCACCIATORE D'AFFARI - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1978-07-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/393005-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - CONTROVERSIE ASSOGGETTATE - RAPPORTI DI RAPPRESENTANZA COMMERCIALE ED ALTRI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE - REQUISITI - CONTROVERSIA PROMOSSA DALL'ATTORE PER OTTENERE IL PAGAMENTO DEL COMPENSO QUALE PROCACCIATORE D'AFFARI - COMPETENZA DEL GIUDICE DEL LAVORO - CONDIZIONI.*

Il rapporto di collaborazione - che si concreta in una prestazione d'opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato - prevista dal n 3 dell'art 409 cod proc civ (nel nuovo testo fissato dall'art 1 della legge 11 agosto 1973 n 533), si verifica quante volte l'opera sia prestata con cooperazione non occasionale all'attivita dell'altra parte nell'ambito di un rapporto a esecuzione continuata e non a prestazione istantanea, in armonia con gli altri elementi della impresa, ancorche in regime di autonomia. Pertanto, rientra nella Competenza del pretore come giudice del lavoro, la controversia promossa dall'attore per ottenere il compenso quale procacciatore di affari per una prestazione continuativa e coordinata, svolta nell'ambito di un rapporto di collaborazione con il convenuto. (Conf 3684/75, mass n 377896).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 409 com. 3 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)