Sez. 6, Sentenza n. 9354 del 19/09/1997 Ud. (dep. 16/10/1997) Rv. 210302 - 01
PARTITI POLITICI | Illecito finanziamento - Sanzioni amministrative - Sanzioni penali - Individuazione.
PARTITI POLITICI
In tema di finanziamento dei partiti politici, la legge 18 novembre 1981, n. 659, nel caso di erogazione ad opera di chiunque (persona fisica o giuridica) di finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi i cinque milioni di lire, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, impone l'obbligo, sanzionato in via amministrativa (omessa denuncia di finanziamento lecito, di cui all'art. 4, comma sesto, di detta legge), da parte del soggetto che li eroga e del soggetto che li riceve di farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento (ovvero tramite autocertificazione del candidato alle elezioni). Peraltro la sanzione amministrativa non vale a rendere inoperante il disposto dell'art. 7, comma terzo, della legge 2 maggio 1974, n. 195, perché, mentre l'art. 4, comma sesto, della legge n. 659 del 1981 si riferisce esclusivamente a contributi erogati dalle società di cui all'art. 7, comma secondo, della legge n. 195 del 1974 (oltre che da altre figure soggettive) regolarmente deliberati e iscritti a bilancio e in cui manchi soltanto la dichiarazione congiunta, la norma della legge del 1974 riguarda proprio la violazione di quei precetti posti a tutela della trasparenza e che giustifica un regime esclusivo per le società, rispetto alle quali soltanto hanno motivo di porsi sia la delibera assembleare sia l'iscrizione in bilancio.
Riferimenti normativi: Legge 02/05/1974 num. 195 art. 7 com. 3, Legge 18/11/1981 num. 659 art. 4 com. 6, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 32 com. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)