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Sez. L, Sentenza n. 4306 del 24/03/2001 (Rv. 545152 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO | Mediante marche - Smarrimento o distruzione della tessera assicurativa - Rilascio del duplicato - Prova dei relativi presupposti - Testimoniale e per presunzioni - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2001-03-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/545152-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - VERSAMENTO

In caso di distruzione o smarrimento della tessera assicurativa e di richiesta di rilascio di un duplicato a norma dell'art. 47 del R.D. 28 agosto 1924 n. 1422, ai fini della prova di tali eventi e del valore delle marche devono ritenersi ammissibili anche la prova per testimoni e quella per presunzioni. Infatti l'inesistenza di un divieto legale relativamente a prove non documentali trova conferma, sul piano letterale, nell'ampio e generico riferimento della disposizione citata agli elementi di cui disponga l'interessato e, su quello logico, nella previsione dell'art. 2724, n. 3, cod. civ. circa l'ammissibilità in ogni caso della prova testimoniale nell'eventualità smarrimento incolpevole del documento che forniva la prova del contratto; d'altra parte, all'ipotesi in esame non possono estendersi - stante la netta diversità delle situazioni regolate - le prescrizioni probatorie dell'art. 13 della legge 12 agosto 1962 n. 1338 (oggetto di parziale dichiarazione di illegittimità costituzionale da parte di Corte Cost. n. 568/1989), relative alla costituzione di una rendita vitalizia che assuma le funzioni dei contributi omessi e ormai prescritti.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/08/1924 num. 1422 art. 47

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)